Il Tribunale ordinario è un Ufficio Giudiziario che opera nell’ambito di una circoscrizione territoriale di natura giudiziaria definita “circondario giudiziario”.
Il Tribunale ordinario svolge una serie di importanti attività sinteticamente descritte nell'articolo 43 del Regio decreto del 30 gennaio 1941 n. 12 dell'Ordinamento giudiziario, che disciplina l'organizzazione della magistratura e ne descrive le funzioni.
In materia penale, le attribuzioni generali del Tribunale ordinario riguardano l’esercizio della giurisdizione in primo grado e in appello e l’esercizio delle altre funzioni ad esso deferite, nei modi stabiliti dalla legge.”