Il giudice di pace dal 1º ottobre 2001 è anche un giudice penale (ma entra effettivamente in funzione dal 1º gennaio 2002): il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, ha attribuito alla sua cognizione, tra gli altri, alcuni reati di notevole diffusione, contro la persona, quali le percosse e le lesioni, l'omissione di soccorso; contro l'onore, quali l'ingiuria e la diffamazione; contro il patrimonio quali il danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui.
In caso di condanna il giudice di pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, può applicare la pena della permanenza domiciliare o su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità.
Il processo ha luogo normalmente per iniziativa del Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero dopo aver disposto le necessarie investigazioni, se ravvisa elementi sufficienti per sottoporre a processo il soggetto indagato, richiede il suo rinvio a giudizio.
Anche la persona offesa, per i reati perseguibili a querela, può chiedere al giudice l'instaurazione del processo.
In questi casi, l'offeso può presentare un "ricorso diretto" al giudice di pace, depositandolo nella segreteria del Pubblico Ministero, che provvede alla formalizzazione dell'addebito.
Il giudice di pace, se non ritiene il ricorso infondato o inammissibile, dispone la convocazione delle parti innanzi a sé.
Il processo penale innanzi al giudice di pace è caratterizzato dalla particolare attenzione a favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra imputato e persona offesa.
Il giudice, sentita la persona offesa, può dichiarare estinto il reato se l'autore della violazione dimostra di aver provveduto alla riparazione del danno causato e di avere eliminato la situazione di pericolo eventualmente determinata.
È inoltre previsto che il giudice di pace possa astenersi dal procedere quando risulti, per l'esiguità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento, la particolare "tenuità" del fatto (tenuto conto anche del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento arrecherebbe alle esigenze di lavoro, famiglia o salute dell'imputato), sempre che l'offeso non si opponga.
Il giudice di pace commina pene pecuniarie oppure sanzioni "paradetentive": detenzione domiciliare, o, qualora il condannato lo richieda, lavoro di pubblica utilità.
L'imputato e la persona offesa sono difesi da un avvocato.
Alle persone che non hanno i mezzi per far fronte alle spese di un procedimento penale è assicurato, anche davanti al giudice di pace, il gratuito patrocinio, cioè la difesa a carico dello Stato.
Fonte: Ministero della Giustizia