Fallimentare

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO PER RILASCIO DI CERTIFICATI FALLIMENTARI SU RICHIESTA DI PRIVATI, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 15 della L. 183/2011, in vigore dal 1° gennaio 2012, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive sui certificati rilasciati dalle PP.AA. è apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Pertanto, da tale data, i soggetti privati (società/imprese individuali) non possono più presentare certificati del Registro delle Imprese alle PP.AA. o gestori di pubblici servizi ma devono predisporre una dichiarazione sostitutiva di tale certificato, firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, corredata dalla copia del documento di identità.

SITI WEB SUGGERITI:
VERIFICHE INFOCAMERE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CAMERA COMMERCIO REGGIO CALABRIA - REGISTRO IMPRESE
REGISTRO IMPRESE - SERVIZIO TELEMACO