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A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 15 della L. 183/2011, in vigore dal 1° gennaio 2012, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive sui certificati rilasciati dalle PP.AA. è apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi”. Pertanto, da tale data, i soggetti privati (società/imprese individuali) non possono più presentare certificati del Registro delle Imprese alle PP.AA. o gestori di pubblici servizi ma devono predisporre una dichiarazione sostitutiva di tale certificato, firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, corredata dalla copia del documento di identità. |
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